1. La cooperazione agricola tra la Comunita' e gli Stati ACP deve avere come obiettivo essenziale l'assistenza a questi ultimi nello sforzo che compiono per risolvere i problemi relativi allo sviluppo rurale e al miglioramento ed all'incremento della produzione agricola destinata al consumo interno ed all'esportazione, nonche' i problemi che essi possono incontrare in materia di sicurezza degli approvvigionamenti alimentari delle rispettive popolazioni. 2. A questo scopo, la cooperazione nel settore dello sviluppo rurale contribuisce, all'interno degli obiettivi generali della cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare a quanto segue:

  • a)miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, specialmente con l'aumento dei redditi e la creazione di posti di lavoro, in genere mediante l'aumento della produzione agricola;
  • b)rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari degli Stati ACP, e soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale delle loro popolazioni, grazie tra l'altro al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione alimentare;
  • c)miglioramento della produttivita' delle attivita' rurali e loro diversificazione, specialmente col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali, tenendo presenti le esigenze di protezione dell'ambiente;
  • d)valorizzazione sul posto delle produzioni agricole, in particolare mediante trasformazione dei prodotti di origine vegetale ed animale in questi paesi;
  • e)sviluppo socio-culturale della comunita' rurale, tra l'altro mediante azioni integrate nel settore della sanita' e dell'istruzione;
  • f)aumento della capacita' delle popolazioni a provvedere al proprio sviluppo, in particolare migliorando la loro conoscenza dell'ambiente tecnico ed economico.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art83 · fonte su Normattiva