1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente. 2. Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a) primo trattino. La Comunita' informa gli Stati ACP dell'eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
