1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente diverse da quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia il paragrafo 1 non pregiudica il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino. La Comunita' informa gli Stati ACP allorche' vengono eliminate restrizioni quantitative residue per tali prodotti. 3. Il presente articolo non pregiudica il trattamento che la Comunita' riserva a taluni prodotti in applicazione di accordi mondiali relativi ai medesimi di cui siano firmatari la Comunita' e gli Stati ACP interessati.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art3 · fonte su Normattiva