1. La Comunita' non applica all'importazione dei prodotti originari degli Stati associati restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente oltre a quelle che gli Stati membri applicano tra loro. 2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo precedente non pregiudicano il regime d'importazione riservato ai prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino. 3. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle modalita' di applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 28 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048~art6 · fonte su Normattiva