Allo scopo di promuovere e diversificare gli scambi commerciali tra le parti contraenti, la Comunita' e gli Stati ACP convengono: - disposizioni generali relative al commercio; - disposizioni speciali per l'importazione nella Comunita' di taluni prodotti ACP; - disposizioni dirette a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi degli Stati ACP, compreso il turismo; - un sistema di reciproca informazione e consultazione che assicuri l'applicazione efficace delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art17 · fonte su Normattiva