1. Nell'ambito degli sforzi volti a promuovere lo sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, oltre allo sviluppo del commercio tra gli Stati ACP e la Comunita', si rivolgera' particolare attenzione alle azioni intese ad aumentare l'autonomia degli Stati ACP, a sviluppare il commercio intra-ACP e a sviluppare la cooperazione regionale sul piano del commercio e dei servizi. 2. Le azioni intraprese a richiesta degli Stati ACP riguardano principalmente i settori seguenti: - l'attuazione d'una strategia commerciale coerente; - la formazione e il perfezionamento professionale del personale operante nel settore del commercio e dei servizi; - la creazione e il potenziamento di organismi che, negli Stati ACP, abbiano per scopo lo sviluppo del commercio e dei servizi; - l'intensificazione dei contatti e degli scambi d'informazione tra operatori economici, compresa la partecipazione a fiere ed esposizioni; - il sostegno degli sforzi degli Stati ACP per migliorare la qualita' dei loro prodotti, adattarli alle esigenze del mercato e diversificarne gli sbocchi; - il sostegno agli sforzi degli Stati ACP per migliorare l'infrastruttura dei servizi, comprese le attrezzature di trasporto e di immagazzinamento. 3. La partecipazione degli Stati ACP meno sviluppati senza sbocco sul mare e insulari, alle varie attivita' di sviluppo del commercio e dei servizi, compreso il turismo, e' incoraggiata con disposizioni speciali, in particolare l'assunzione delle spese per lo spostamento del personale e il trasporto degli oggetti e merci da esporre nella loro partecipazione a fiere ed esposizioni.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art96 · fonte su Normattiva