Il regime generale degli scambi, basato sugli obblighi internazionali delle parti contraenti, ha lo scopo di fornire una base sicura e solida per la cooperazione commerciale tra gli Stati ACP e la Comunita'. Esso si basa sul principio del libero accesso dei prodotti originari degli Stati ACP al mercato della Comunita', con disposizioni particolari per i prodotti agricoli e disposizioni di salvaguardia. In considerazione delle attuali necessita' di sviluppo degli Stati ACP, esso non comporta per questi ultimi nessun obbligo di reciprocita' in fatto di libero accesso. Esso si basa anche sui principi della non discriminazione tra Stati membri da parte degli Stati ACP e dell'attribuzione alla Comunita' di un trattamento non meno favorevole del regime della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art18 · fonte su Normattiva