1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunita' puo' accordare un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilita' non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 203. 2. Poiche' l'anticipo viene accordato a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede e prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi. 3. L'anticipo e' dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalita' e' ritenuta piu' adeguata. 4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunita' in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art183 · fonte su Normattiva