L'intervento di cui all'articolo 180 e' orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 176. Esso e' destinato a finanziare in via prioritaria programmi di riassetto, mantenimento o razionalizzazione che contribuiscano agli sforzi intrapresi dallo Stato ACP interessato per riportare ad un livello valido la sua capacita' di produzione o d'esportazione in difficolta' rivolgendo particolare attenzione alla buona integrazione di detta capacita' nello sviluppo globale del paese. Qualora appaia impossibile riportare questa capacita' ad un livello valido, lo Stato ACP interessato e la Commissione ricercano progetti o programmi che permettano di conseguire nel miglior modo gli obiettivi del sistema. In caso d'applicazione dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b) le risorse del sistema speciale di finanziamento sono in priorita' assegnate a sostenere gli sforzi che lo Stato ACP considerato compie per evitare un'interruzione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 179 o per promuovere progetti che possano almeno parzialmente sostituire, come fonti di proventi d'esportazione, le capacita' in difficolta'. L'importo dell'intervento viene fissato dalla Commissione in funzione delle disponibilita' di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilita' di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entita' della riduzione delle capacita' di produzione e di esportazione, delle perdite subite dagli Stati ACP quali sono definite dall'articolo 179, e dell'importanza relativa del settore minerario colpito rispetto ai proventi d'esportazione dello Stato ACP. Uno stesso Stato ACP non puo' in nessun caso beneficiare di piu' del 35% dei fondi disponibili come frazione annua. Questo tasso e' pari al 15% per un contributo ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b). Le procedure applicabili all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalita' di esecuzione sono quelle fissate nel titolo III della Parte terza della presente convenzione, esse tengono conto della necessita' di una rapida attuazione dell'intervento.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
