Art. 28
[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
[2]La Commissione, dopo presentata la domanda, e prima della liquidazione definitiva, puo', quando se ne manifesti la convenienza e con particolare riguardo alle persone disagiate, concedere una anticipazione, a titolo di acconto, non oltre il limite in cui apparisca fondata la risarcibilita' del danno.
[3]Tale anticipazione puo' essere concessa anche nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 6.
Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva