1. Per ciascuna operazione, i criteri di scelta dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tengono conto in particolare delle qualifiche e delle garanzie presentate dagli offerenti, della natura e delle condizioni di esecuzione delle opere o delle forniture, del prezzo delle prestazioni, del loro costo di utilizzazione, del loro valore tecnico e dell'offerta di un servizio dopo vendita nello Stato ACP in questione. 2. Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, due offerte vengano riconosciute equivalenti, viene data preferenza all'offerta dell'impresa nazionale di uno Stato ACP o, in mancanza di detta offerta, a quella che consente la massima utilizzazione delle risorse fisiche ed umane degli Stati ACP. 3. Gli Stati ACP e la Commissione si accertano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo di gara.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art236 · fonte su Normattiva