Per favorire la piu' ampia partecipazione delle imprese nazionali degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti d'appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, sono adottati i provvedimenti seguenti:

  • 1)per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 4 milioni di ECU, le imprese nazionali degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10% rispetto alle offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Questa preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP ai sensi della legislazione interna di questi ultimi, a condizione che abbiano il domicilio fiscale e la sede principale di attivita' in uno Stato ACP e una congrua parte del capitale e dei quadri sia fornita da uno o piu' Stati ACP;
  • 2)per la consegna delle forniture, di qualsiasi importo, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15% rispetto alle offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Tale preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art235 · fonte su Normattiva