1. In vista di una migliore comprensione dei problemi connessi con i flussi delle risorse private e di una maggiore efficacia degli sforzi destinati ad incoraggiarli, le parti contraenti convengono che la Commissione, da esse assistita, presentera' regolarmente relazioni al fine di informare il Consiglio dei Ministri sui flussi d'investimento fra la Comunita' e lo Stato ACP, sui prestiti, sugli arretrati di pagamento e sui movimenti di capitali. 2. Le parti contraenti convengono che i problemi relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti nei loro rispettivi territori possono formare oggetto di discussione nell'ambito appropriato della cooperazione ACP-CEE, o di consultazioni tra lo Stato ACP interessato e la Comunita', in particolare allorche' vengono attuati programmi particolari di promozione degli investimenti. 3. Le parti contraenti convengono di intraprendere l'insieme degli studi citati nel presente capitolo il piu' rapidamente possibile e comunque entro il termine massimo di un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. Il risultato di tali studi sara' sottoposto alle parti interessate per esame e definizione di un'azione appropriata entro un termine massimo di due anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art247 · fonte su Normattiva