1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori e' esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunita' e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP. 2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro impedito. 3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che e' sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art273 · fonte su Normattiva