1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 27. 3. Alle condizioni precisate all'articolo 30, il Comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo. 4. Il Comitato e' composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione responsabili dei problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali, dall'altro. Il Comitato puo', se necessario, ricorrere agli esperti appropriati.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
