Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorche' sorgano tra la Comunita' e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
