Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorche' sorgano tra la Comunita' e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art279 · fonte su Normattiva