1. Gli interventi finanziati dalla Comunita', complementari agli sforzi propri degli Stati ACP, si integrano nel contesto dei piani e programmi di sviluppo economico e sociale di detti Stati e concordano con gli obiettivi e le priorita' che essi determinano sul piano nazionale e regionale. 2. All'inizio del periodo contemplato dalla presente convenzione e prima che sia stabilito il programma indicativo, ciascuno Stato ACP riceve al piu' presto dalla Commissione una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui puo' disporre nel corso del periodo e tutte le altre informazioni utili. 3. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunita' un progetto di programma indicativo in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorita' di sviluppo, in tale progetto sono indicati: - gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale; - il o i settori sui quali si considera piu' appropriato concentrare l'aiuto finanziario della Comunita'; - le misure e le azioni piu' appropriate per la realizzazione degli obiettivi in ciascuno dei settori di cui al secondo trattino o, allorche' tali azioni non siano sufficientemente definite, le grandi linee dei programmi di sostegno alle politiche definite dal paese in questi settori; - possono anche essere indicati, purche' chiaramente individuati, progetti e programmi di azioni nazionali specifici che consentano di conseguire gli obiettivi di sviluppo, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di azioni gia' avviate; - progetti e programmi regionali che possono formare oggetto di una proposta. 4. La programmazione, basata sul progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3, inizia e, se possibile, si conclude prima dell'entrata in vigore della presente convenzione. 5. Il progetto di programma indicativo di cui al paragrafo 3 forma oggetto di scambi di opinioni tra i rappresentanti dello Stato ACP interessato e quelli della Comunita' per assicurare la massima efficacia alle azioni di cooperazione. Affinche' le parti contraenti si accertino dell'impiego ottimale dei vari strumenti e mezzi previsti dalla presente convenzione, la Comunita' e gli Stati ACP, in base all'esperienza comune, procedono a scambi di opinioni il piu' presto possibile in un momento convenuto di comune accordo tra la Commissione e gli Stati ACP. Questi scambi di opinioni hanno lo scopo di consentire alla Comunita' di conoscere gli obiettivi e le priorita' di sviluppo dello Stato ACP interessato, alle parti contraenti di identificare, in base alle proposte di detto Stato, il settore o i settori su cui si dirigera' il sostegno della Comunita', nonche' i mezzi indicati per conseguire gli obiettivi ricercati, e agli Stati ACP di accertarsi che le azioni cosi' convenute si inseriscano armoniosamente ed efficacemente nelle loro strategie di sviluppo. 6. Il programma indicativo e' adottato di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP interessato, sulla base delle proposte formulate da quest'ultimo, ed impegna sia la Comunita' sia lo Stato ACP. 7. Le azioni, i progetti ed i programmi di azioni di cui al paragrafo 3, come pure quelli successivamente elaborati in base agli obiettivi e alle priorita' del programma indicativo, formano poi oggetto di un'istruzione ai sensi dell'articolo 219. 8. I programmi indicativi sono sufficientemente flessibili in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica di ciascuno Stato ACP e di qualsiasi modifica delle sue priorita' e obiettivi iniziali. Ogni programma puo' essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato. I programmi vengono comunque riesaminati almeno una volta durante il periodo contemplato dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art215 · fonte su Normattiva