In considerazione dell'entita' e della persistenza dei problemi attinenti ai prodotti agricoli di base, le due parti convengono di far si' che la cooperazione in questo campo sia seguita in modo continuo ed approfondito. A tal fine convengono di istituire un "Comitato dei prodotti agricoli di base" con il compito di:

  • a)seguire l'applicazione generale della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base;
  • b)esaminare tutti i problemi generali relativi al commercio ACP/CEE dei prodotti di base sottopostigli dai sottocomitati competenti previsti dalla presente convenzione;
  • c)raccomandare azioni atte a risolvere tali problemi.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art47 · fonte su Normattiva