Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono:

  • a)d'intraprendere un'azione concertata che faciliti la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base;
  • b)di adoperarsi per creare le condizioni piu' propizie per lo sviluppo della produzione e il miglioramento della commercializzazione;
  • c)di impiegare giudiziosamente i vari strumenti e risorse della presente convenzione che possono servire a questo settore.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art46 · fonte su Normattiva