Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono:
- a)d'intraprendere un'azione concertata che faciliti la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione nel settore dei prodotti agricoli di base;
- b)di adoperarsi per creare le condizioni piu' propizie per lo sviluppo della produzione e il miglioramento della commercializzazione;
- c)di impiegare giudiziosamente i vari strumenti e risorse della presente convenzione che possono servire a questo settore.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
