Gli Stati ACP e la Comunita' riconoscono l'urgente necessita' di promuovere lo sviluppo delle risorse ittiche degli Stati ACP per contribuire allo sviluppo della pesca nel suo insieme e per stabilire un settore di reciproco interesse per i loro rispettivi settori economici. La cooperazione in questo settore ha per obiettivo l'utilizzazione ottimale delle risorse ittiche degli Stati ACP ed il riconoscimento, allo stesso tempo, del diritto degli Stati senza sbocco sul mare a partecipare allo sfruttamento delle risorse della pesca marittima e del diritto degli Stati costieri ad esercitare la propria giurisdizione sulle risorse biologiche marine della propria zona economica esclusiva, in conformita' del diritto internazionale vigente, in particolare delle conclusioni della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art50 · fonte su Normattiva