Per favorire lo sviluppo dello sfruttamento delle risorse ittiche degli Stati ACP, il settore della pesca beneficia di tutti i meccanismi di assistenza e cooperazione previsti dalla presente convenzione ed in particolare dell'assistenza finanziaria e tecnica, secondo le modalita', stabilite nel titolo III della terza parte della presente convenzione. Gli obiettivi prioritari di tale cooperazione sono i seguenti: - incoraggiare lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche degli Stati ACP e delle risorse di alto mare per le quali gli Stati ACP e la CEE hanno interessi comuni; - aumentare il contributo della pesca allo sviluppo rurale valorizzando il ruolo della pesca in materia di rafforzamento della sicurezza alimentare e di miglioramento dell'alimentazione e del livello di vita rurale; - aumentare il contributo della pesca allo sviluppo industriale grazie all'aumento delle catture, della produzione e dell'esportazione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art51 · fonte su Normattiva