La Comunita' e gli Stati ACP riconoscono agli Stati costieri il diritto di esercitare diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse ittiche della loro zona economica esclusiva in conformita' del vigente diritto internazionale. Gli Stati ACP riconoscono il ruolo che le flotte di pesca degli Stati membri della CEE, legalmente operanti nelle acque soggette a giurisdizione ACP, possono svolgere in materia di partecipazione nello sviluppo economico del potenziale di pesca ACP e piu' in generale nello sviluppo economico degli Stati ACP costieri. Gli Stati ACP si dichiarano pertanto disposti a negoziare con la Comunita' accordi di pesca suscettibili di assicurare, per le attivita' di pesca delle navi battenti bandiera di Stati membri della Comunita', condizioni soddisfacenti per ambo le parti. Nel concludere o nell'applicare tali accordi, gli Stati ACP non opereranno discriminazioni nei confronti della Comunita' o tra i suoi Stati membri, fermi restando gli accordi speciali stipulati tra paesi in sviluppo di una stessa regione geografica, compresi gli accordi di pesca reciproci; dal canto suo, la Comunita' non operera' discriminazioni nei confronti degli Stati ACP.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art55 · fonte su Normattiva