La cooperazione industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP mira, in particolare, a sfruttare pienamente, modernizzando le loro societa', le risorse umane e naturali degli Stati ACP, creare posti di lavoro, generare e diffondere il reddito, facilitare il trasferimento e l'adattamento delle tecnologie alle condizioni ed esigenze specifiche degli Stati ACP, e favorire le complementarita' tra i vari settori industriali, come pure tra questi e il settore rurale, per utilizzarne appieno le potenzialita' e promuovere nuove relazioni di complementarita' dinamica nel settore industriale tra la Comunita' e gli Stati ACP. La cooperazione industriale tiene conto della necessita' di creare e rafforzare condizioni ambientali economiche, tecniche, sociali ed istituzionali propizie all'industrializzazione. Tale cooperazione pone l'accento sullo sviluppo di qualsiasi tipo di industrie appropriate, sulla formazione e sulla cooperazione tra imprese degli Stati membri della Comunita' e quelle degli Stati ACP. Nel perseguire questi obiettivi le parti contraenti attuano, oltre alle disposizioni specifiche concernenti la cooperazione industriale, quelle relative al regime degli scambi, alla promozione commerciale dei prodotti ACP e agli investimenti privati.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art61 · fonte su Normattiva