Per l'attuazione della cooperazione industriale, la Comunita' contribuisce alla realizzazione dei programmi, progetti ed azioni che le sono presentati ad iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP. Essa si serve a tal fine di tutti i mezzi previsti nella presente convenzione e segnatamente di quelli di cui dispone per la cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare dei mezzi di competenza della Banca europea di investimento, in seguito denominata "Banca", senza impregiudizio delle azioni dirette ad aiutare gli Stati ACP a mobilitare finanziamenti da altre fonti. L'attuazione dei programmi, progetti ed azioni di cooperazione industriale comportanti un finanziamento della Comunita' e' effettuata in conformita' del titolo III della terza parte della presente convenzione, tenendo conto delle caratteristiche proprie agli interventi nel settore industriale.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
