Per consentire il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 66, la Comunita' contribuisce, con tutti i mezzi offerti dalla presente convenzione, all'attuazione di programmi, progetti ed azioni che le saranno presentati su iniziativa o con l'accordo degli Stati ACP nei settori della formazione industriale, delle piccole e medie imprese industriali, della trasformazione sul posto delle materie prime degli Stati ACP, della cooperazione in materia di tecnologia, delle infrastrutture industriali, della promozione commerciale, della cooperazione nei settori dell'energia e dell'informazione e della promozione industriali.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art67 · fonte su Normattiva