1. La cooperazione in materia di trasporti e' intesa a sviluppare i trasporti stradali e ferroviari, gli impianti portuali e i trasporti marittimi, i trasporti per vie navigabili interne e i trasporti aerei. 2. La cooperazione in materia di comunicazioni e' intesa a sviluppare le poste e telecomunicazioni, comprese le radiocomunicazioni. 3. La cooperazione in questi settori persegue piu' particolarmente gli obiettivi seguenti:

  • a)la creazione di condizioni che favoriscano la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone su scala nazionale, regionale e internazionale;
  • b)la creazione, il rinnovamento, il mantenimento e lo sfruttamento razionale di sistemi basati su criteri costo/ efficacia che rispondano alle necessita' di sviluppo socioeconomico e che siano adeguati alle necessita' degli utilizzatori e alla situazione economica globale degli Stati interessati,
  • c)una maggiore complementarieta' dei sistemi di trasporti e comunicazioni a livello nazionale, regionale e internazionale;
  • d)l'armonizzazione dei sistemi nazionali ACP, favorendone nel contempo l'adeguamento al progresso tecnologico;
  • e)la riduzione degli ostacoli ai trasporti e alle comunicazioni interstatali a livello in particolare delle legislazioni, dei regolamenti e delle procedure amministrative.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art84 · fonte su Normattiva