[1]nel settore dei trasporti

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione nel settore mira principalmente a ristrutturare e a modernizzare trasporti e i relativi sistemi di infrastrutture, a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci nonche' l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, dei trasporti per le vie navigabili interne, e di quelli ferroviari e stradali, perfezionandone la gestione in termini operativi e amministrativi e promuovendo elevati standard operativi. 2. La cooperazione potra' comprendere:

  • a)scambi di informazioni sulle politiche delle Parti, in particolare per quanto concerne i trasporti urbani e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporti multimodali ed altre questioni di interesse reciproco;
  • b)la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, incluse forme adeguate di cooperazione tra le competenti autorita';
  • c)progetti per il trasferimento di tecnologia europea nel sistema globale di navigazione satellitare e la costruzione di centri urbani di trasporto pubblico;
  • d)miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, compresa la cooperazione nelle sedi internazionali appropriate per migliorare l'applicazione delle norme internazionali.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art26 · fonte su Normattiva