[1]Trasporti

[2]1. Le parti convengono che la cooperazione nel settore dei trasporti mira a ristrutturare e ammodernare i sistemi di trasporto e le relative infrastrutture, ad agevolare e migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e a migliorare l'accesso ai mercati dei trasporti urbani, aerei, marittimi, ferroviari e stradali e di quelli per vie navigabili interne, perfezionandone la gestione sotto il profilo operativo e amministrativo e promuovendo elevati standard operativi. 2. La cooperazione puo' comprendere:

  • a)scambi di informazioni sulle politiche delle parti, in particolare per quanto riguarda i trasporti urbani, l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali, nonche' altri temi di comune interesse;
  • b)la gestione delle vie navigabili interne, delle strade, delle ferrovie, dei porti e degli aeroporti, compresa un'adeguata cooperazione tra le autorita' competenti;
  • c)progetti a favore del trasferimento delle tecnologie europee al sistema globale di navigazione satellitare e ai centri di trasporto pubblico urbano;
  • d)il miglioramento delle norme di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, anche attraverso la cooperazione nelle sedi internazionali competenti al fine di garantire una migliore applicazione delle norme internazionali;
  • e)le attivita' volte a promuovere lo sviluppo del trasporto aereo e marittimo.

Testo vigente dal 25 maggio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2019-05-08;42~art55 · fonte su Normattiva