Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art22 · fonte su Normattiva