1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonche' dei formulari EUR. 2. La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri. 2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative di cui all'articolo 20.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art23 · fonte su Normattiva