Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli stabiliti in detto articolo.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli stabiliti in detto articolo.
Testo vigente dal 29 marzo 1986
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art26 · fonte su Normattiva