1. Lo sviluppo della produzione passa attraverso l'intensificazione delle produzioni vegetali e animali e implica: - il miglioramento dei modi di sfruttamento di colture pluviali che preservino la fertilita' dei suoli; - lo sviluppo delle colture irrigue, in particolare mediante impianti idroagricoli di vari tipi (idraulica di villaggio, regimazione idrica dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori), che permettano l'utilizzazione ottimale e la gestione economica dell'acqua da parte degli agricoltori e delle collettivita' locali, le azioni consisteranno inoltre nel ripristino degli impianti esistenti; - il miglioramento e l'ammodernamento di tecniche di coltura, nonche' una migliore utilizzazione dei fattori di produzione (varieta' e razze migliorate, materiale agricolo, concimi, prodotti sanitari); - nel settore dell'allevamento, il miglioramento dell'alimentazione del bestiame (gestione piu' adeguata dei pascoli, sviluppo della produzione di foraggi, moltiplicazione e ripristino delle fonti idriche) e delle sue condizioni sanitarie, compreso lo sviluppo delle infrastrutture a tal fine necessarie; - una migliore associazione dell'agricoltura e dell'allevamento; - nel settore della pesca, l'ammodernamento delle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca e lo sviluppo della acquacoltura. 2. Lo sviluppo della produzione presuppone inoltre: - l'espansione delle attivita' secondarie e terziarie a sostegno dell'agricoltura, quali la fabbricazione, l'ammodernamento, la promozione di attrezzature agricole e rurali, nonche' di inputs, ed eventualmente la loro importazione; - la realizzazione e/o il potenziamento di sistemi di credito agricolo adeguati alle condizioni locali per agevolare agli agricoltori l'accesso ai fattori di produzione; - l'incoraggiamento di tutte le politiche e misure di incentivazione a favore dei produttori, adeguate alle condizioni locali, per una maggiore produttivita' e per migliori redditi degli agricoltori.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art28 · fonte su Normattiva