[1]PROTOCOLLO N° 3 relativo allo zucchero ACP

[3]1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-3-art1 · fonte su Normattiva