1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' e al protocollo n. 3 allegato a quest'ultima, la Comunita' si e' impegnata, senza limiti di tempo, nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle. 2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo e' allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7. 3. L'articolo 12 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo. 4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni da essa create. 5. L'articolo 8, paragrafo 2, del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto. 6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome' sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione. 7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art48 · fonte su Normattiva