1. Il termine "pervenire", ai sensi della presente legge significa essere recapitato all'indirizzo del destinatario della comunicazione. 2. Le comunicazioni previste dalla presente legge debbono essere fatte con i mezzi usuali, secondo le circostanze.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~allegato-i-art12 · fonte su Normattiva