Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato ((entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica)) presso il punto di deposito piu' vicino al destinatario. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale di riferimento deve assicurare la disponibilita' di un adeguato numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie definite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita' ed accessibilita' richieste dalla natura del servizio. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilita' dell'operatore postale, pressoi punti di giacenza o sulle modalita' alternative di consegna della corrispondenza inesitata, in relazione alla custodia ed alle altre attivita' funzionali al ritiro o alla consegna degli invii. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e' data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica e' stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonche' l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente. La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e', entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso. Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale puo' consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa. 9

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346 (in G.U. 1a s.s. 30/09/1998, n. 39) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalita' descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. Inoltre dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale".

D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

7

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2 comma 4-bis) che "i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti".

L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205

9

La L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28894/2025

    1 novembre 2025
    • COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
    • STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

    La notifica a mezzo del servizio postale del decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, con la conseguenza che il relativo avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna, la data di essa e l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che la prova della tempestività del ricorso è fornita dal ricorrente con il deposito del plico utilizzato per la spedizione e mezzo di raccomandata, laddove il giudice, in caso di dubbio, deve sollecitare l'esibizione del documento contenente la relata di notifica da parte dell'Amministrazione convenuta o chiederne autonomamente copia alla stessa Amministrazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso perchè depositato oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data della decisione della Commissione territoriale indicata nel provvedimento di rigetto, nonostante fosse stato provato che la notifica era avvenuta a mezzo posta raccomandata, senza eseguire alcuna indagine sul contenuto della relata di notificazione).

    Art. 8 · Art. 10 cost. · Art. 149 c.p.c. · Art. 111 cost.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 21847/2025

    29 luglio 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • CONTRIBUTI ASSICURATIVI

    In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell'INPS, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica delle cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982.

    Art. 8 · Art. 26 Accertamento imposte sui redditi · Art. 60 Accertamento imposte sui redditi · Art. 140 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20535/2025

    21 luglio 2025
    • COMUNIONE DEI DIRITTI REALI
    • CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI)

    In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il condominio dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro. 141 <!-- pag. 142 -->

    Art. 8 · Art. 1335 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16640/2025

    21 giugno 2025
    • PROVA CIVILE
    • FALSO CIVILE

    In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.

    Art. 8 · Art. 1 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 7 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari · Art. 148 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 346/1998

    Ha colpito questo articolo
    23 settembre 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), <<nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento>>, in quanto - posto che, nel sistema delineato dalla predetta legge, l'ufficiale giudiziario può utilizzare il servizio postale per la notificazione di tutti gli atti in materia civile, amministrativa e penale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga, o la parte richieda, che la notificazione sia eseguita personalmente; e che in materia civile e amministrativa, inoltre, egli deve sempre avvalersi del servizio postale per le notificazioni da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, se la parte non chieda che la notificazione sia eseguita personalmente - deve escludersi che la diversità di disciplina tra le notificazioni a mezzo posta e quelle eseguite personalmente dall'ufficiale giudiziario possa comportare una menomazione delle garanzie del destinatario delle prime. Infatti, mentre per quest'ultima ipotesi l'art. 140 cod. proc. civ. impone all'ufficiale giudiziario di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità indicate, allo scopo di garantire che il notificatario abbia una effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto, una disposizione siffatta manca invece nella disciplina censurata, che, pertanto, risulta, al tempo stesso, priva di ragionevolezza e lesiva della possibilità di conoscenza dell'atto da parte del notificatario e, quindi, del diritto di difesa costituzionalmente garantito. - Cfr. S. n. 591/1989 e O. nn. 429/1988, 899/1988 e 138/1990. red.: G. Leo

    Art. 8 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 119/2001

    Questione infondata
    9 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, quinto e sesto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, i quali prevedono che, nel caso in cui il destinatario o un suo incaricato ritirino il piego presso l'ufficio postale, la notificazione si ha per eseguita alla data di ritiro del piego. Nel caso di specie, infatti, non risulta dagli atti che il convenuto contumace abbia ritirato il piego presso l'ufficio postale, sicché la norma censurata è priva di rilevanza nel giudizio 'a quò. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge n. 890/1982, nella parte in cui prevedeva la restituzione del piego dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale, v. sentenza n. 346/1998. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 8 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/1999

    Questione inammissibile
    5 marzo 1999

    È manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 346 del 1998), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 34 Cost.. - S. n. 346/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 140 c.p.c. · Art. 8 Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-11-20;890~art8 · fonte su Normattiva