Con l'espressione "breve termine" entro il quale un atto deve essere compiuto, la presente legge intende il termine piu' breve possibile, a seconda delle circostanze, dal momento in cui l'atto puo' essere compiuto impiegando una normale diligenza.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art11 · fonte su Normattiva