[1]Articolo V

[2]Ciascuno Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente all'art. 11, 1° e 2° comma, o agli articoli III, IV e V della presente Convenzione, puo', in qualsiasi momento, revocarla con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi. Questa revoca sortira' effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi avra' ricevuto la notificazione; in caso di dichiarazione resa in conformita' all'art. II, 1° comma, detta revoca, dal momento in cui acquistera' efficacia, rendera' caduca ogni dichiarazione reciproca resa da un altro Stato.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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