Quando la data della consegna e' stata fissata dalle parti o risulta dagli usi, il venditore e' tenuto a consegnare la cosa a quella data, senz'altra formalita', a condizione che la data cosi' fissata sia determinata o determinabile secondo il calendario, o che essa sia legata ad un evento certo e che le parti possano conoscere esattamente il giorno in cui questo si verifica.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art20 · fonte su Normattiva