Quando la data della consegna non e' stata fissata, ai sensi degli articoli 20 e 21, il venditore deve consegnare la cosa entro un congruo termine dalla conclusione del contratto, avendo riguardo alla natura della cosa ed alle circostanze del caso.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art22 · fonte su Normattiva