1. Il compratore decade dal diritto di avvalersi del difetto di conformita' della cosa se non lo ha denunciato al venditore entro un breve termine a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. Nel caso, tuttavia, che si renda successivamente palese un difetto che non poteva essere rilevato dall'esame previsto dal precedente articolo, il compratore puo' avvalersi di tale difetto a condizione che ne informi il venditore entro un breve termine dalla scoperta del difetto stesso. In ogni caso esso decade dal diritto di avvalersi di un difetto di conformita' qualora non lo abbia denunciato entro il termine di due anni dalla data della consegna della cosa, sempreche' non siasi stipulata una clausola di garanzia che copra detto difetto per un periodo piu' lungo. 2. Il compratore che denunzi il difetto di conformita' deve precisarne la natura ed invitare il venditore ad esaminare la cosa od a farla esaminare da un proprio rappresentante. 3. Ove la comunicazione di cui al 1° comma sia stata inviata per lettera, telegramma, o qualsiasi altro mezzo appropriato, la circostanza che essa sia stata ritardata o non sia pervenuta a destinazione non priva il compratore del diritto di avvalersene.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
