1. Il compratore deve esaminare la cosa, o farla esaminare entro un breve termine. 2. Se la cosa forma oggetto di un trasporto l'esame deve essere effettuato nel luogo di destinazione. 3. Se la cosa e' rispedita dal compratore senza trasbordo e se il venditore, al momento della conclusione del contratto, conosceva o doveva conoscere la possibilita' di questa rispedizione, l'esame della cosa puo' essere differito fino all'arrivo di questa alla nuova destinazione. 4. Le modalita' di tale esame sono regolate dagli accordi fra le parti o, in mancanza di questi, dalla legge o dagli usi del luogo in cui l'esame stesso deve venire effettuato.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
