1. L'acquirente perde il diritto ad avvalersi delle disposizioni degli articoli 41 e 42 se non denuncia al venditore il diritto o la pretesa dei terzi, precisando la natura di tale diritto o di questa pretesa, entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui ne e' venuto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza. 2. Il venditore non puo' avvalersi delle disposizioni del precedente paragrafo se era a conoscenza del diritto o della pretesa di terzi e della loro natura.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art43 · fonte su Normattiva