1. Se il venditore si e' obbligato a spedire la cosa, egli deve concludere, alle condizioni e nei modi usuali, i contratti necessari affinche' il trasporto venga effettuato sino al luogo previsto. 2. Se il venditore non e' obbligato a concludere egli stesso un contratto di assicurazione del trasporto, deve fornire al compratore, a richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per la conclusione di tale assicurazione.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art54 · fonte su Normattiva