1. Se il contratto prevede un trasporto della cosa e se la consegna si effettua, in virtu' dell'art. 19, comma 2°, con la rimessa della cosa al vettore, il compratore puo' differire la spedizione sino al pagamento del prezzo, o darvi corso in modo tale da conservare il diritto di disporre della cosa nel corso del viaggio. In quest'ultimo caso, esso puo' esigere che la cosa non venga rimessa al compratore nel luogo di destinazione fino a che il prezzo non sia stato pagato, mentre il compratore non e' tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilita' di esaminare la cosa. 2. Tuttavia, ove il contratto preveda il pagamento contro documenti, il compratore non puo' rifiutare il pagamento del prezzo adducendo di non aver potuto esaminare la cosa.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art72 · fonte su Normattiva