1. Quando la consegna si perfeziona col rimettere la cosa al vettore, se tale atto e' stato compiuto in un luogo diverso da quello stabilito, il compratore puo' dichiarare risolto il contratto sempreche' la mancata consegna nel luogo stabilito costituisca inadempimento essenziale. Egli perde tuttavia questo diritto quando non abbia dichiarato la risoluzione entro un breve termine. 2. Il compratore puo' esercitare lo stesso diritto nei casi previsti dal precedente comma ed alle stesse condizioni quando la cosa e' stata spedita ad un luogo diverso da quello stabilito. 3. Se la spedizione da un luogo o ad un luogo diverso da quello stabilito non costituisce inadempimento essenziale, il compratore puo' solo domandare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art32 · fonte su Normattiva