Se il compratore tarda a ricevere la consegna della cosa od a pagare il prezzo, il venditore deve adottare congrue misure al fine di assicurare la conservazione della cosa; esso ha diritto di ritenerla sino a che non sia stato indennizzato dal compratore delle spese che ha giustificatamente sostenute.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art91 · fonte su Normattiva