Se il compratore tarda a ricevere la consegna della cosa od a pagare il prezzo, il venditore deve adottare congrue misure al fine di assicurare la conservazione della cosa; esso ha diritto di ritenerla sino a che non sia stato indennizzato dal compratore delle spese che ha giustificatamente sostenute.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
