La presente legge disciplina esclusivamente le obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita nei rapporti fra venditore e compratore. Restano escluse, in particolare, salvo formale eccezione, le materie concernenti la formazione del contratto o gli effetti che la sua conclusione puo' produrre sulla proprieta' della cosa venduta, la validita' del contratto o delle clausole in esso contenute, nonche' degli usi.
Testo vigente dal 13 ottobre 1971
