1. Se il compratore non paga il prezzo alle condizioni stabilite dal contratto o dalla presente legge, il venditore puo' esigere l'adempimento in natura di detta obbligazione. 2. Tuttavia il venditore non ha diritto di reclamare dal compratore il pagamento del prezzo quando ricorrono circostanze in cui, secondo gli usi e le normali possibilita', l'esecuzione debba effettuarsi mediante vendita della cosa a spese del compratore. In tal caso il contratto e' risolto di pieno diritto dal momento in cui tale vendita deve essere effettuata.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art61 · fonte su Normattiva