Se l'inadempimento consiste in un ritardo nel pagamento del prezzo il venditore avra' diritto, in ogni caso, ad ottenere gli interessi moratori sulle somme non pagate al tasso ufficiale di sconto del luogo in cui trovasi il centro dei suoi affari, o, in mancanza di questo, la sua residenza abituale, maggiorato dell'1%.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art83 · fonte su Normattiva